CONVENZIONE SUI
DIRITTI DELL'INFANZIA 1989
PREAMBOLO
Gli
Stati parti alla presente Convenzione
Considerando
che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo,
Tenendo
presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro
fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della
persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo
che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei
Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno
convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra
opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni
altra circostanza,
Rammentando
che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza
particolari,
Convinti
che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la
crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli,
deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo
che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua
personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di
amore e di comprensione,
In
considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere
una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di
pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà,
Tenendo
presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è
stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata
dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in
particolare all’art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle
Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si
preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo
presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale,
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando
le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili
alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il
profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a
livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di
Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in
periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo
che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare
attenzione,
Tenendo
debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di
ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del
fanciullo,
Riconoscendo
l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in
via di sviluppo,
Hanno
convenuto quanto segue:
PRIMA
PARTE
Articolo
1
Ai
sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano
avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo
2
1.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla
loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2.
Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo
sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o
convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi
familiari.
Articolo
3
In
tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo
deve essere una considerazione preminente.
2.
Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità
legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e
amministrativi appropriati.
3.
Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e
istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro
protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in
particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato
controllo.
Articolo
4
Gli
Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla
presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi
adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se
del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo
5
Gli
Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o,
se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come
previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo
delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
Convenzione.
Articolo
6
1.
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla
vita.
2.
Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e
lo sviluppo del fanciullo.
Articolo
7
1.
Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da
allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da
essi.
2.
Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con
la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli
strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui,
se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi
apolide.
Articolo
8
1.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare
la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue
relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze
illegali.
2.
Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata
assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più
rapidamente possibile.
Articolo
9
1.
Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi
genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano,
sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del
fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo,
oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo
di residenza del fanciullo.
2.
In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di
far conoscere le loro opinioni.
3.
Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i
genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e
contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo.
4.
Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte,
come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la
detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato
parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a
un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo
dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali
informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di
per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate.
Articolo
10
1.
In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo
1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in
vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un
ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con
umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione
di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della
domanda e per i loro familiari.
2.
Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere
rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori,
salve circostanze eccezionali.
A
tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù
del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare
ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere
regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai
fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui,
compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente
Convenzione.
Articolo
11
1.
Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i
non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2.
A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo
12
1.
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto
della sua età e del suo grado di maturità.
2.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo
13
1.
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la
libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni
specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata
o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del
fanciullo.
2.
L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a)
al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b)
alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute
o della moralità pubbliche.
Articolo
14
1.
Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
2.
Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del
caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del
summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue
capacità.
3.
La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del
mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e
della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali
dell’uomo.
Articolo
15
1.
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione
e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2.
L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per
tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà
altrui.
Articolo
16
1.
Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza,
e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua
reputazione.
2.
Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o
tali affronti.
Articolo
17
Gli
Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e
vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali
provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se
finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la
sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a)
incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una
utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito
dell’art. 29;
b)
incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e
di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti
culturali, nazionali e internazionali;
c)
incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d)
incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e)
favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo
benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e
18.
Articolo
18
1.
Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del
principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune
per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo.
La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i
quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del
fanciullo.
2.
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai
tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare
il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3.
Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli
istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti
necessari.
Articolo
19
1.
Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio
o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il
tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo
tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo
affidamento.
2.
Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure
efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio
necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre
forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto,
dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi
di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere,
se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo
20
1.
Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo
ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo
proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello
Stato.
2.
Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione nazionale.
3.
Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo
dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o,
in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.
Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto
della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e
linguistica.
Articolo
21
Gli
Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che
l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in
materia e:
a)
vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità
competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure
applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in
esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione
del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che,
ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso
all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b)
riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un
altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo
non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere
allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
c)
vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il
beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali;
d)
adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto
materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e)
perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese
bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto
di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate
dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo
22
1.
Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di
ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi
delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale
applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra
persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria
necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti
della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai
diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono
parti.
2.
A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a
tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che
si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di
ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro
fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente
familiare per qualunque motivo.
Articolo
23
1.
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro
attiva partecipazione alla vita della comunità.
2.
Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare
di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse
disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in
possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un
aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori
o di coloro ai quali egli è affidato.
3.
In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto
fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro
genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in
modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla
educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla
preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di
questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione
sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e
spirituale.
4.
In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo
scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e
del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione
e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista
di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e
di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto
in particolare delle necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo
24
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di
salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso
a tali servizi.
2.
Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del
summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)
diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b)
assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)
lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche
agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua
potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente
naturale;
d)
garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e)
fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i
minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui
vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente
e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro
di mettere in pratica tali informazioni;
f)
sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e
i servizi in materia di pianificazione familiare.
3.
Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4.
Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del
diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in
particolare considerazione le necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo
25
Gli
Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità
competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o
mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo
26
1.
Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure
necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità
con la loro legislazione nazionale.
2.
Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle
risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda
di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo
27
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale.
2.
Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità
e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
3.
Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori
e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e
offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e
l’alloggio.
4.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una
responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero.
In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso
da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi
internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni
altra intesa appropriata.
Articolo
28
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in
particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre
maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a)
rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per
tutti;
b)
incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia
generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e
adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c)
garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d)
fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale
siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e)
adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2.
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente
Convenzione.
3.
Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel
settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare
l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si
tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo
29
1.
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come
finalità:
a)
favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle
sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità;
b)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni
Unite;
c)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e
delle civiltà diverse dalla sua;
d)
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza
tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e
religiosi e delle persone di origine autoctona;
e)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente
naturale.
2.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in
maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita
in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo
Stato.
Articolo
30
Negli
Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone
di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali
minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita
culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della
propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
1.
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in
condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività
ricreative, artistiche e culturali.
Articolo
32
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro
lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere
alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o
sociale.
2.
Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti
internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a)
stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione
all’impiego;
b)
prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni
d’impiego;
c)
prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva
del presente articolo;
Articolo
33
Gli
Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle
Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati
fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste
sostanze.
Articolo
34
Gli
Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale
per impedire:
a)
che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale
illegale;
b)
che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c)
che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.
Articolo
35
Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale
e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli
per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo
36
Gli
Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento
pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo
37
Gli
Stati parti vigilano affinché:
a)
nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di
età inferiore a diciotto anni;
b)
nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima
risorsa e avere la durata più breve possibile;
c)
ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle
esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non
farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere
in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne
che in circostanze eccezionali;
d)
i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a
un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o
altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita
sia adottata in materia.
Articolo
38
1.
Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del
diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato,
e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2.
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3.
Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona
che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di
quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare
con precedenza i più anziani.
4.
In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato,
gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i
fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione.
Articolo
39
Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero
fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di
ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di
ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un
conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni
tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del
fanciullo.
Articolo
40
1.
Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto
colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo
senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età
nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a
quest’ultima.
2.
A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a)
affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di
reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla
legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono
commesse;
b)
affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno
diritto alle seguenti garanzie:
I -
di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se
del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate
contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra
assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua
difesa;
III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o
istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un
procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra
assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti
legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del
fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua
situazione;
IV
- di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di
parità;
V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza
dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e
imparziale, in conformità con la legge;
VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende
o non parla la lingua utilizzata;
VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi
della procedura.
3.
Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in
particolar modo:
a)
di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli
non abbiano la capacità di commettere reato;
b)
di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4.
Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le
cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di
assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo
41
Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più
propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano
figurare:
a)
nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b)
nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA
PARTE
Articolo
42
Gli
Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni
della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai
fanciulli.
Articolo
43
1.
Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione
degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito
un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in
appresso.
2.
Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in
considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3.
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone
designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra
i suoi cittadini.
4.
La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni
due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati
parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il
Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo
designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e
sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente
Convenzione.
5.
Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato
sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza
assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6.
I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la
loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella
prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque
membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente
dopo la prima elezione.
7.
In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue
funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua
candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva
dell’approvazione del Comitato.
8.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9.
Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni.
10.
Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata
delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione
degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione
dell’Assemblea Generale.
11.
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo
necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente
Convenzione.
12.
I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con
l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo
44
1.
Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che
essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali
diritti:
a)
entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b)
in seguito, ogni cinque anni.
2.
I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso
indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere
agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì
contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in
esame.
3.
Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo
non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in
conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le
informazioni di base in precedenza fornite.
4.
Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all’applicazione della Convenzione.
5.
Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio
Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del
Comitato.
6.
Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione
nei loro paesi.
Articolo
45
Al
fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la
cooperazione internazionale nel settore oggetto della
Convenzione:
a)
le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e
altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame
dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano
nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro
organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati
sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi
mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli
rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito
delle loro attività;
b)
il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate,
al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti
ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o
di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da
eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione;
c)
il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario
Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche
attinenti ai diritti del fanciullo;
d)
il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a
ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a
eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA
PARTE
Articolo
46
La
presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
Articolo
47
La
presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo
48
La
presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di
adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo
49
1.
La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla
data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
2.
Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da
parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione.
Articolo
50
1.
Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario
Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la
richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti
al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi
a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati
parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca
la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti
alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea
Generale.
2.
Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3.
Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati
parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle
disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da
essi accettati.
Articolo
51
1.
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate
dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2.
Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
3.
Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è
ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo
52
Ogni
Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta
indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La
denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte
del Segretario Generale.
Articolo
53
Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come
depositario della presente Convenzione.
Articolo
54
L’originale
della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese,
inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.